Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092,  nonche' dell'art.  10, commi  3, del  medesimo testo
unico, al solo  fine di facilitare la lettura  sia delle disposizioni
del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che  di quelle richiamate nel  decreto, trascritte nelle
note.  Restano   invariati  il   valore  e  l'efficacia   degli  atti
legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
   Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )).
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1.  L'operativita' della  commissione  governativa  di indagine  in
materia di quote latte,  di  cui    all'articolo  1,  comma  28,  del
decreto-legge 31 gennaio 1997,  n. 11, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  28 marzo 1997, n. 81, e' prorogata sino al (( 31 agosto
1997 )) ,  anche  al    fine    di    proseguire  gli    accertamenti
effettuati  e    di  completare  il   controllo straordinario   della
quantita'      effettiva   di   produzione   nazionale    di    latte
commercializzata  nei  periodi  1995-1996  e 1996-1997, ripartita per
singoli  produttori.    Entro  la  data  suddetta,    la  commissione
presenta  al   Presidente del  Consiglio dei Ministri, (( al Ministro
per  le politiche agricole ed al Parlamento, ))      una    relazione
definitiva  sugli   accertamenti  e   controlli effettuati.
  2. Per le  finalita' di cui al comma 1,  la commissione continua ad
avvalersi  della  collaborazione  delle   Forze  di  polizia  di  cui
all'articolo  1,  comma 30,  del decreto-legge di cui  al comma 1, le
quali  nello  svolgimento di  tali  funzioni,  possono, tra  l'altro,
effettuare ispezioni  amministrative, avvalendosi  di tutti  i poteri
loro   spettanti,  nell'ambito   dei   rispettivi  ordinamenti,   per
l'esercizio delle proprie attivita' istituzionali.
  3. Entro venti giorni dalla presentazione della relazione di cui al
comma 1, l'A.I.M.A. provvede ad operare le eventuali rettifiche negli
elenchi  dei produttori  sottoposti a  prelievo supplementare  per il
periodo 1995  - 1996 ed effettua  i conseguenti conguagli in  sede di
compensazione  nazionale  per il  periodo  1996  - 1997.  Qualora  il
conguaglio non sia possibile o  sufficiente, l'A.I.M.A. provvede (( a
restituire le  somme versate in piu'  e a ripetere quelle  versate in
meno. )) Conseguentemente, il termine per il versamento del saldo del
prelievo supplementare  da parte  degli acquirenti,  dovuto ((  per i
periodi 1995-1996 e 1996-1997, e' differito al 30 settembre 1997. ))
  4.  Limitatamente al   periodo 1996-1997, la  dichiarazione che gli
acquirenti sono tenuti a trasmettere, in base al regolamento (CEE) n.
536 / 1993, della Commissione del 9 marzo 1993, e' differita al (( 30
giugno  1997 ))  ed e'  redatta in  conformita' al  modello approvato
dall'A.I.M.A., da sottoscriversi anche da parte del produttore. Nello
stesso  termine e  con  le medesime  modalita',  gli acquirenti  sono
tenuti a  trasmettere una nuova  dichiarazione per il periodo  1995 -
1996, che sostituisce ad ogni  effetto quella a suo tempo presentata.
Qualora il produttore non provveda alla sottoscrizione delle suddette
dichiarazioni, la commissione puo' disporre le opportune verifiche da
parte delle Forze di polizia di cui  al comma 2. Si applicano in ogni
caso le  sanzioni previste dall'articolo  11 della legge  26 novembre
1992, n. 468.
  ((    4 -bis.    Limitatamente al periodo 1996 - 1997, ed in     ))
(( deroga a quanto disposto dall'articolo 5,commi 3 e 4, della     ))
(( legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti di latte bovino  ))
(( trattengono il 20 per cento del prelievo supplementare relativo ))
(( alla parte di quota B ridotta al produttore dall'articolo 2 del ))
(( decreto - legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con       ))
(( modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. Le somme    ))
(( trattenute in eccesso rispetto a quanto disposto dal precedente ))
(( periodo sono immediatamente restituite ai produttori con gli    ))
(( interessi legali maturati. Per le consegne che oltrepassano il  ))
(( suddetto ammontare, l'acquirente e' tenuto a trattenere il      ))
(( prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo  ))
(( del produttore al pagamento del prelievo supplementare ove      ))
(( questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della       ))
(( compensazione nazionale. A tale fine gli acquirenti sono        ))
(( autorizzati a trattenere nel periodo 1997 - 1998, con gli       ))
(( interessi legali maturati, le somme relative al periodo 1996 -  ))
(( 1997 non versate.                                               ))
  (( 4-ter.     L'A.I M.A. e' obbligata a  fornire alle competenti ))
(( commissioni della Camera dei deputati e del Senato della        ))
(( Repubblica, su supporto magnetico, i modelli L1 relativi ai     ))
(( periodi 1995 - 1996 e 1996 - 1997 ed annate successive.         ))
  5.  All'onere  derivante   dall'attuazione  del  presente  decreto,
valutato in  lire 100 milioni  per l'anno 1997, si  provvede mediante
corrispondente  riduzione dello  stanzianiento  iscritto al  capitolo
6856  dello stato  di  previsione  del Ministero  del  tesoro per  il
medesimo anno,  all'uopo utilizzando quota  parte dell'accantonamento
relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
Il  Ministro  del tesoro  e'  autorizzato  ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Riferimenti normativi:
           - Il testo dell'art. 1, comma  28,  del  D.L.  31  gennaio
          1997,  n. 11 (Misure straordinarie per la crisi del settore
          lattierocaseario  ed  altri  interventi  urgenti  a  favore
          dell'agricoltura),  e'  il seguente:  "28. E' istituita una
          commissione governativa di indagine  in  materia  di  quote
          latte,  con  il  compito  di  accertare  la  sussistenza di
          eventuali irregolarita' nella gestione delle quote da parte
          di  soggetti  pubblici  e  privati,  nonche'  di  eventuali
          irregolarita' nella commercializzazione di latte e prodotti
          lattieri   da   parte   dei  produttori  o  nella  relativa
          utilizzazione   da   parte   degli  acquirenti  di  cui  al
          regolamento (CEE)  n.  3950  /  92  del  Consiglio  del  28
          dicembre  1992, anche in relazione all'effettiva produzione
          nazionale,  e  l'efficienza  dei  controlli  svolti   dalle
          amministrazioni competenti".
           -  Il  testo  dell'art.  1, comma 30, del medesimo D.L. 31
          gennaio 1997, n. 11, e' il seguente: "30.  La  commissione,
          per  lo  svolgimento  dei  propri  lavori,  ha  facolta' di
          accedere  agli  uffici   ed   archivi   pubblici   e   alla
          documentazione delle aziende di produzione e trasformazione
          lattiera  e  puo'  avvalersi della collaborazione dell'Arma
          dei carabinieri ed in particolare del  Comando  carabinieri
          tutela  norme  comunitarie  ed agroalimentari costituito ai
          sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 491, della Guardia di
          finanza, del Corpo forestale dello Stato e della Polizia di
          Stato".
           - Il regolmento (CEE) n. 536/93, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee n. L57 del 10 marzo  1993
          e  ripubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana n.  35  del  6  maggio  1993,  2  serie  speciale,
          stabilisce   le  modalita'  di  applicazione  del  prelievo
          supplementare  nel  settore  del  latte  e   dei   prodotti
          lattierocaseari.
           -  Il  testo dell'art. 11 della legge 26 novembre 1992, n.
          468 (Misure urgenti nel settore  lattierocaseario),  e'  il
          seguente:
           "Art. 11. - 1. Chiunque viola gli obblighi di cui all'art.
          5,  commi  1  e  2,  e'  assoggettato  al  pagamento di una
          sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire  cento
          milioni.
           2. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'art. 5, commi
          3,  4,  8 e 9, e' assoggettato al pagamento di una sanzione
          amministrativa da lire quindici  milioni  a  lire  duecento
          milioni.
           3. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'art. 5, commi
          6  e  7,  e'  assoggettato  al  pagamento  di  una sanzione
          amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni.
           4.  Chiunque  viola  gli  obblighi  di  cui  all'art.  14,
          paragrafi  1  e  2,  secondo  comma, del regolamento CEE n.
          1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988,  e  successive
          modificazioni,    integrazioni    e    codificazioni,    e'
          assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da
          lire un milione a lire dieci milioni.
           5. Chiunque viola gli obblighi previsti  dall'articolo  8,
          comma 3, e dall'art. 9, e' assoggettato al pagamento di una
          sanzione  amministrativa  da  lire  quindici milioni a lire
          duecento milioni.
           6. All'accertamento delle violazioni previste nel presente
          articolo provvedono le regioni,  le  province  autonome  di
          Trento  e di Bolzano, nonche' i soggetti di cui all'art. 8,
          comma 2. Si applicano le disposizioni contenute nel capo  I
          della legge 24 novembre 1981, n.  689, con esclusione della
          facolta'  di pagamento in misura ridotta prevista nell'art.
          16 della legge medesima. L'irrogazione  delle  sanzioni  e'
          effettuata  dalle  regioni  e  dalle  province  autonome di
          Trento e di Bolzano.
           7. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle regioni ed
          alle province autonome di Trento e di Bolzano".
           - Il testo dell'art. 5, commi 3 e 4, della medesima  legge
          26 novembre 1992, n. 468, e' il seguente:
           "3.  Gli  acquirenti trattengono il prelievo supplementare
          nei confronti dei produttori non  associati  per  tutte  le
          consegne   che   oltrepassano   la  quota  individuale  dei
          produttori medesimi,  e  lo  versano  entro  tre  mesi  dal
          termine  del  periodo  cui  si  riferisce  il  prelievo. Le
          consegne effettuate  da  produttori  privi  di  quota  sono
          integralmente sottoposte al prelievo supplementare.
           4.  Nei confronti dei produttori associati, gli acquirenti
          trattengono il prelievo supplementare per tutte le consegne
          che  oltrepassano  la  quota  individuale  dei   produttori
          medesimi, come risultante dai bollettini previsti dall'art.
          4".
           -  Il  testo dell'art. 2 del D.L. 23 dicembre 1994, n. 727
          (Norme  per  l'avvio  degli   interventi   programmati   in
          agricoltura  e  per  il  rientro  della produzione lattiera
          nella quota comunitaria), e' il seguente:
           "Art. 2. - 1. Al  fine  di  assicurare,  nell'attribuzione
          delle  quote  individuali  spettanti ai produttori di latte
          bovino ai sensi della  legge  26  novembre  1992,  n.  468,
          l'osservanza  di  quanto  previsto  nel  regolamento CEE n.
          3950/92 del Consiglio del 28 dicembre  1992,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  l'Ente per gli interventi
          nel  mercato  agricolo  -  EIMA,  procede  alla  riduzione,
          prioritariamente   della   quota  A  non  in  produzione  e
          successivamente della quota B assegnate ai produttori,  nel
          ripetto dei seguenti criteri:
           0.a)  la  riduzione  della  quota  A  non in produzione si
          effettua,  salvi  i   casi   di   forza   maggiore   e   di
          impossibilita'  sopravvenuta,  qualora  la  quota  A non in
          produzione ecceda il 50 per cento della quota A attribuita;
           a) la riduzione della quota B e' realizzata  prendendo  in
          considerazione le quote B assegnate a ciascun produttore ed
          applicando alle medesime la stessa diminuzione percentuale;
           b)  sono  esclusi  dalla  riduzione  i  produttori  le cui
          aziende sono ubicate nei  comuni  montani  ai  sensi  della
          direttiva  75/268/CEE  del  Consiglio  del 28 aprile 1975 e
          nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate nonche'  nelle
          isole.
           2.  Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati entro
          il 31 marzo 1995  e  con  effetto  a  partire  dal  periodo
          1995-1996.
           2-bis.  I produttori che hanno ottenuto anteriormente alla
          data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1992,  n.
          468,   l'approvazione   di   un  piano  di  sviluppo  o  di
          miglioramento zootecnico da parte  della  regione  o  della
          provincia autonoma e che hanno realizzato il predetto piano
          possono chiedere l'assegnazione di una quota corrispondente
          all'obiettivo  di  produzione  indicato nel piano medesimo,
          con  effetto  dal  periodo 1995-1996, in sostituzione delle
          quote A e B ad essi spettanti.
           2-ter.  L'istanza  di  cui  al  comma  2-bis  deve  essere
          presentata,  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          alla   regione  o  provincia  autonoma,  che  la  trasmette
          all'EIMA, entro i successivi trenta giorni,  unitamente  ad
          una  attestazione che certifichi la avvenuta approvazione e
          realizzazione del piano.
           2-quater. Ai  soli  fini  dell'applicazione  del  prelievo
          supplementare sul latte bovino nel periodo 1994-1995, resta
          valida  l'assegnazione  di quota disposta con il bollettino
          EIMA del 29 aprile 1994 per tutti i prodotti nei  confronti
          dei  quali la quota sia stata soppressa o ridotta dall'EIMA
          successivamente al 1 dicembre 1994".