Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. L'operativita' della commissione governativa di indagine in materia di quote latte, di cui all'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, e' prorogata sino al (( 31 agosto 1997 )) , anche al fine di proseguire gli accertamenti effettuati e di completare il controllo straordinario della quantita' effettiva di produzione nazionale di latte commercializzata nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, ripartita per singoli produttori. Entro la data suddetta, la commissione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, (( al Ministro per le politiche agricole ed al Parlamento, )) una relazione definitiva sugli accertamenti e controlli effettuati. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la commissione continua ad avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia di cui all'articolo 1, comma 30, del decreto-legge di cui al comma 1, le quali nello svolgimento di tali funzioni, possono, tra l'altro, effettuare ispezioni amministrative, avvalendosi di tutti i poteri loro spettanti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, per l'esercizio delle proprie attivita' istituzionali. 3. Entro venti giorni dalla presentazione della relazione di cui al comma 1, l'A.I.M.A. provvede ad operare le eventuali rettifiche negli elenchi dei produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1995 - 1996 ed effettua i conseguenti conguagli in sede di compensazione nazionale per il periodo 1996 - 1997. Qualora il conguaglio non sia possibile o sufficiente, l'A.I.M.A. provvede (( a restituire le somme versate in piu' e a ripetere quelle versate in meno. )) Conseguentemente, il termine per il versamento del saldo del prelievo supplementare da parte degli acquirenti, dovuto (( per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, e' differito al 30 settembre 1997. )) 4. Limitatamente al periodo 1996-1997, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in base al regolamento (CEE) n. 536 / 1993, della Commissione del 9 marzo 1993, e' differita al (( 30 giugno 1997 )) ed e' redatta in conformita' al modello approvato dall'A.I.M.A., da sottoscriversi anche da parte del produttore. Nello stesso termine e con le medesime modalita', gli acquirenti sono tenuti a trasmettere una nuova dichiarazione per il periodo 1995 - 1996, che sostituisce ad ogni effetto quella a suo tempo presentata. Qualora il produttore non provveda alla sottoscrizione delle suddette dichiarazioni, la commissione puo' disporre le opportune verifiche da parte delle Forze di polizia di cui al comma 2. Si applicano in ogni caso le sanzioni previste dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468. (( 4 -bis. Limitatamente al periodo 1996 - 1997, ed in )) (( deroga a quanto disposto dall'articolo 5,commi 3 e 4, della )) (( legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti di latte bovino )) (( trattengono il 20 per cento del prelievo supplementare relativo )) (( alla parte di quota B ridotta al produttore dall'articolo 2 del )) (( decreto - legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. Le somme )) (( trattenute in eccesso rispetto a quanto disposto dal precedente )) (( periodo sono immediatamente restituite ai produttori con gli )) (( interessi legali maturati. Per le consegne che oltrepassano il )) (( suddetto ammontare, l'acquirente e' tenuto a trattenere il )) (( prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo )) (( del produttore al pagamento del prelievo supplementare ove )) (( questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della )) (( compensazione nazionale. A tale fine gli acquirenti sono )) (( autorizzati a trattenere nel periodo 1997 - 1998, con gli )) (( interessi legali maturati, le somme relative al periodo 1996 - )) (( 1997 non versate. )) (( 4-ter. L'A.I M.A. e' obbligata a fornire alle competenti )) (( commissioni della Camera dei deputati e del Senato della )) (( Repubblica, su supporto magnetico, i modelli L1 relativi ai )) (( periodi 1995 - 1996 e 1996 - 1997 ed annate successive. )) 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzianiento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 1, comma 28, del D.L. 31 gennaio 1997, n. 11 (Misure straordinarie per la crisi del settore lattierocaseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura), e' il seguente: "28. E' istituita una commissione governativa di indagine in materia di quote latte, con il compito di accertare la sussistenza di eventuali irregolarita' nella gestione delle quote da parte di soggetti pubblici e privati, nonche' di eventuali irregolarita' nella commercializzazione di latte e prodotti lattieri da parte dei produttori o nella relativa utilizzazione da parte degli acquirenti di cui al regolamento (CEE) n. 3950 / 92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, anche in relazione all'effettiva produzione nazionale, e l'efficienza dei controlli svolti dalle amministrazioni competenti". - Il testo dell'art. 1, comma 30, del medesimo D.L. 31 gennaio 1997, n. 11, e' il seguente: "30. La commissione, per lo svolgimento dei propri lavori, ha facolta' di accedere agli uffici ed archivi pubblici e alla documentazione delle aziende di produzione e trasformazione lattiera e puo' avvalersi della collaborazione dell'Arma dei carabinieri ed in particolare del Comando carabinieri tutela norme comunitarie ed agroalimentari costituito ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 491, della Guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e della Polizia di Stato". - Il regolmento (CEE) n. 536/93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L57 del 10 marzo 1993 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 6 maggio 1993, 2 serie speciale, stabilisce le modalita' di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari. - Il testo dell'art. 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore lattierocaseario), e' il seguente: "Art. 11. - 1. Chiunque viola gli obblighi di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e' assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni. 2. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'art. 5, commi 3, 4, 8 e 9, e' assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire quindici milioni a lire duecento milioni. 3. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'art. 5, commi 6 e 7, e' assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni. 4. Chiunque viola gli obblighi di cui all'art. 14, paragrafi 1 e 2, secondo comma, del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, e' assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni. 5. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 8, comma 3, e dall'art. 9, e' assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire quindici milioni a lire duecento milioni. 6. All'accertamento delle violazioni previste nel presente articolo provvedono le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i soggetti di cui all'art. 8, comma 2. Si applicano le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con esclusione della facolta' di pagamento in misura ridotta prevista nell'art. 16 della legge medesima. L'irrogazione delle sanzioni e' effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 7. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano". - Il testo dell'art. 5, commi 3 e 4, della medesima legge 26 novembre 1992, n. 468, e' il seguente: "3. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori non associati per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi, e lo versano entro tre mesi dal termine del periodo cui si riferisce il prelievo. Le consegne effettuate da produttori privi di quota sono integralmente sottoposte al prelievo supplementare. 4. Nei confronti dei produttori associati, gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi, come risultante dai bollettini previsti dall'art. 4". - Il testo dell'art. 2 del D.L. 23 dicembre 1994, n. 727 (Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria), e' il seguente: "Art. 2. - 1. Al fine di assicurare, nell'attribuzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino ai sensi della legge 26 novembre 1992, n. 468, l'osservanza di quanto previsto nel regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA, procede alla riduzione, prioritariamente della quota A non in produzione e successivamente della quota B assegnate ai produttori, nel ripetto dei seguenti criteri: 0.a) la riduzione della quota A non in produzione si effettua, salvi i casi di forza maggiore e di impossibilita' sopravvenuta, qualora la quota A non in produzione ecceda il 50 per cento della quota A attribuita; a) la riduzione della quota B e' realizzata prendendo in considerazione le quote B assegnate a ciascun produttore ed applicando alle medesime la stessa diminuzione percentuale; b) sono esclusi dalla riduzione i produttori le cui aziende sono ubicate nei comuni montani ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 e nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate nonche' nelle isole. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati entro il 31 marzo 1995 e con effetto a partire dal periodo 1995-1996. 2-bis. I produttori che hanno ottenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1992, n. 468, l'approvazione di un piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico da parte della regione o della provincia autonoma e che hanno realizzato il predetto piano possono chiedere l'assegnazione di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano medesimo, con effetto dal periodo 1995-1996, in sostituzione delle quote A e B ad essi spettanti. 2-ter. L'istanza di cui al comma 2-bis deve essere presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla regione o provincia autonoma, che la trasmette all'EIMA, entro i successivi trenta giorni, unitamente ad una attestazione che certifichi la avvenuta approvazione e realizzazione del piano. 2-quater. Ai soli fini dell'applicazione del prelievo supplementare sul latte bovino nel periodo 1994-1995, resta valida l'assegnazione di quota disposta con il bollettino EIMA del 29 aprile 1994 per tutti i prodotti nei confronti dei quali la quota sia stata soppressa o ridotta dall'EIMA successivamente al 1 dicembre 1994".